Art. 13
Strutture
In vigore dal 22 ott 2009
Strutture
Le strutture del richiedente di cui all’, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono considerate adeguate se:
a)
impediscono l’accesso non autorizzato alle zone di magazzinaggio e spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
b)
consentono la movimentazione dei prodotti della pesca, compresa la protezione contro la manomissione delle unità di carico;
c)
consentono di gestire le licenze di importazione e/o esportazione cui si applicano divieti o restrizioni e di distinguere i prodotti della pesca soggetti a certificato di cattura dai prodotti della pesca non soggetti a certificato di cattura.
Storico versioni
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