Art. 13

Strutture

In vigore dal 22 ott 2009
Strutture Le strutture del richiedente di cui all’, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono considerate adeguate se: a) impediscono l’accesso non autorizzato alle zone di magazzinaggio e spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto; b) consentono la movimentazione dei prodotti della pesca, compresa la protezione contro la manomissione delle unità di carico; c) consentono di gestire le licenze di importazione e/o esportazione cui si applicano divieti o restrizioni e di distinguere i prodotti della pesca soggetti a certificato di cattura dai prodotti della pesca non soggetti a certificato di cattura.
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