Art. 14

Presentazione della domanda

In vigore dal 22 ott 2009
Presentazione della domanda 1.   La domanda di certificato APEO, redatta secondo il modello che figura nell’allegato VII, è presentata all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è stabilito l’importatore. 2.   La domanda comprende registri e documenti che consentano all’autorità competente dello Stato membro di verificare e monitorare l’osservanza dei criteri fissati agli articoli da 9 a 13 del presente regolamento, compresa una copia del certificato AEO rilasciato in conformità delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario. I richiedenti presentano i dati necessari all’autorità competente dello Stato membro. 3.   Nel caso in cui parte dei registri e dei documenti pertinenti sia conservata in un altro Stato membro si applica la procedura di consultazione di cui all’. 4.   Se l’autorità competente dello Stato membro stabilisce che la domanda non contiene tutti i dati necessari, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti. 5.   Una volta ricevuti tutti i dati necessari l’autorità competente informa il richiedente che la domanda risulta completa, specificando la data a partire dalla quale decorrono i termini di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 6.   Gli operatori che hanno ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in uno Stato membro e che ne fanno richiesta in un altro Stato membro possono allegare alla domanda una copia del certificato APEO rilasciato dal primo Stato membro.
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Presentazione della domanda (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo