Art. 18

Rilascio di un certificato APEO

In vigore dal 22 ott 2009
Rilascio di un certificato APEO 1.   L’autorità emittente rilascia il certificato APEO in conformità del modello riportato nell’allegato VIII. 2.   Il certificato APEO è rilasciato entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione di tutte le informazioni necessarie in conformità dell’. 3.   Il termine di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l’autorità competente non è in grado di rispettarlo. In tal caso, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro informa il richiedente delle ragioni della proroga. 4.   Il termine di cui al paragrafo 2 può essere inoltre prorogato se, nel corso dell’esame della conformità ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare i criteri stessi e ne informa l’autorità competente.
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Rilascio di un certificato APEO (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo