Art. 19

Rigetto della domanda

In vigore dal 22 ott 2009
Rigetto della domanda 1.   Se i risultati dell’esame effettuato ai sensi degli rischiano di comportare il rigetto della domanda, l’autorità emittente li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso di conseguenza. 2.   In caso di rigetto di una domanda, l’autorità competente informa il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini previsti all’, paragrafi 2, 3 e 4, e al presente articolo, paragrafo 1. 3.   L’autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione che la domanda è stata respinta. La Commissione trasmette tale informazione per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.
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Rigetto della domanda (Art. 19 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo