Art. 21
Disposizioni generali
In vigore dal 22 ott 2009
Disposizioni generali
1. Il certificato APEO acquista efficacia il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio. Il periodo di validità del certificato non è limitato.
2. La validità del certificato APEO è limitata allo Stato membro dell’autorità emittente.
3. Le autorità competenti verificano il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13.
4. Se un certificato APEO è rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un’attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.
5. L’autorità emittente riesamina il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13 nei casi seguenti:
a)
modifiche sostanziali della normativa comunitaria applicabile;
b)
presunzione ragionevole che l’operatore economico riconosciuto non soddisfi più i criteri pertinenti.
6. A tale riesame si applica l’, paragrafo 4.
7. L’autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione i risultati del riesame. La Commissione trasmette per via elettronica tale informazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
Storico versioni
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