Art. 23

Sospensione in caso di mancato rispetto dei criteri applicabili

In vigore dal 22 ott 2009
Sospensione in caso di mancato rispetto dei criteri applicabili 1.   Nel caso previsto all’, paragrafo 1, lettera a), se l’operatore economico non regolarizza la situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, la qualifica di operatore economico riconosciuto gli viene sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario. L’autorità competente dello Stato membro notifica senza indugio la sospensione all’operatore economico interessato e alle autorità competenti degli altri Stati membri. 2.   Se l’operatore economico riconosciuto non è stato in grado di regolarizzare la sua situazione entro il periodo di sospensione di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l’autorità emittente proroga la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario. Le autorità competenti degli altri Stati membri sono informate in merito alla concessione della proroga. 3.   Se, entro il termine previsto ai paragrafi 1 o 2, l’operatore economico ha preso i provvedimenti necessari per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, l’autorità emittente revoca la sospensione e ne informa l’operatore economico interessato e la Commissione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del termine previsto ai paragrafi 1 o 2.
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Sospensione in caso di mancato rispetto dei criteri applicabili (Art. 23 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo