Art. 24
Sospensione in caso di procedimento giudiziario
In vigore dal 22 ott 2009
Sospensione in caso di procedimento giudiziario
1. Nel caso previsto all’, paragrafo 1, lettera b), l’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto per la durata del procedimento e ne dà notifica all’operatore stesso. La notifica è altresì inviata alle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico riconosciuto se ritiene che l’infrazione abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero e al volume delle operazioni di importazione realizzate dall’operatore.
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