Art. 26
Sospensione su richiesta
In vigore dal 22 ott 2009
Sospensione su richiesta
1. Nel caso previsto all’, paragrafo 1, lettera d), l’operatore economico riconosciuto notifica all’autorità emittente la propria incapacità temporanea di soddisfare i criteri di cui agli articoli da 9 a 13, specificando la data in cui sarà in grado di conformarvisi. L’operatore economico riconosciuto è inoltre tenuto a notificare all’autorità emittente tutte le misure programmate e il relativo calendario.
2. L’autorità emittente trasmette la notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.
3. Se l’operatore economico riconosciuto non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l’autorità emittente può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l’operatore stesso abbia agito in buona fede. La proroga è notificata alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Storico versioni
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