Art. 28

Richieste di informazioni

In vigore dal 22 ott 2009
Richieste di informazioni 1.   L’operatore economico riconosciuto notifica all’autorità emittente tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento. 2.   Tutte le informazioni utili in possesso dell’autorità emittente riguardanti gli operatori economici sono comunicate, su richiesta, alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali gli operatori economici riconosciuti esercitano attività di importazione.
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Richieste di informazioni (Art. 28 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo