Art. 29

Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti

In vigore dal 22 ott 2009
Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti 1.   La Commissione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri archiviano per un periodo minimo di tre anni, conformemente alla normativa nazionale, e hanno accesso alle seguenti informazioni: a) i dati trasmessi per via elettronica relativi alle domande; b) i certificati APEO e, se del caso, le modifiche o la revoca di detti certificati, o la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto. 2.   Ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità competenti, nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici in conformità del presente capo, può essere utilizzato il sistema di informazione sulla pesca INN di cui all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008. 3.   La Commissione può pubblicare su Internet l’elenco degli operatori economici riconosciuti, previo consenso degli operatori stessi. L’elenco è tenuto aggiornato.
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