Art. 29
Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti
In vigore dal 22 ott 2009
Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti
1. La Commissione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri archiviano per un periodo minimo di tre anni, conformemente alla normativa nazionale, e hanno accesso alle seguenti informazioni:
a)
i dati trasmessi per via elettronica relativi alle domande;
b)
i certificati APEO e, se del caso, le modifiche o la revoca di detti certificati, o la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto.
2. Ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità competenti, nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici in conformità del presente capo, può essere utilizzato il sistema di informazione sulla pesca INN di cui all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. La Commissione può pubblicare su Internet l’elenco degli operatori economici riconosciuti, previo consenso degli operatori stessi. L’elenco è tenuto aggiornato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1010:oj#art-29