Art. 29 · Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti

Art. 29

Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti

In vigore dal 22 ott 2009
Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti 1.   La Commissione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri archiviano per un periodo minimo di tre anni, conformemente alla normativa nazionale, e hanno accesso alle seguenti informazioni: a) i dati trasmessi per via elettronica relativi alle domande; b) i certificati APEO e, se del caso, le modifiche o la revoca di detti certificati, o la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto. 2.   Ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità competenti, nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici in conformità del presente capo, può essere utilizzato il sistema di informazione sulla pesca INN di cui all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008. 3.   La Commissione può pubblicare su Internet l’elenco degli operatori economici riconosciuti, previo consenso degli operatori stessi. L’elenco è tenuto aggiornato.
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