Art. 51

Scambio di informazioni con i paesi terzi

In vigore dal 22 ott 2009
Scambio di informazioni con i paesi terzi 1.   Se uno Stato membro riceve da un paese terzo informazioni pertinenti ai fini dell’effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri per il tramite dell’autorità unica, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con detto paese terzo. 2.   Le informazioni ricevute ai sensi del presente titolo possono essere comunicate da uno Stato membro ad un paese terzo, per il tramite dell’autorità unica, nell’ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa comunitaria e nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 3.   La Commissione, nell’ambito di accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi o di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o nell’ambito di accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, può comunicare informazioni pertinenti sulle attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni.
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Scambio di informazioni con i paesi terzi (Art. 51 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo