Art. 50
Coordinamento da parte della Commissione
In vigore dal 22 ott 2009
Coordinamento da parte della Commissione
1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di operazioni che configurano, o sembrano configurare, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e che rivestono particolare importanza a livello comunitario, esso comunica quanto prima possibile alla Commissione ogni informazione pertinente necessaria per accertare i fatti. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri interessati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che le operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 rivestano particolare importanza a livello comunitario in particolare quando:
a)
abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri; oppure
b)
lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.
3. Se la Commissione ritiene che operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 abbiano avuto luogo in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione le risultanze di tali indagini.
Storico versioni
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