Art. 48
Richieste di notifica amministrativa
In vigore dal 22 ott 2009
Richieste di notifica amministrativa
1. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dal regolamento (CE) n. 1005/2008 che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato.
2. Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell’allegato XII del presente regolamento.
3. Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell’autorità unica di cui all’. Le risposta è trasmessa per mezzo del modulo standard che figura nell’allegato XII del presente regolamento.
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