Art. 47

Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione

In vigore dal 22 ott 2009
Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione 1.   Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 3, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente o la Commissione. 2.   Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
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Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione (Art. 47 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo