Art. 45

Richieste di informazioni

In vigore dal 22 ott 2009
Richieste di informazioni 1.   Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per stabilire se sono state realizzate attività di pesca INN o se sono state commesse infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o se sussistono sospetti giustificati che tali attività o infrazioni possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell’autorità unica di cui all’. 2.   Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato effettua opportune indagini amministrative sulle operazioni che configurano, o che lo Stato membro richiedente ritiene che configurino, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Lo Stato membro interpellato comunica le conclusioni di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente e alla Commissione. 3.   Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato o della Commissione nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un’autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali. 4.   Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato fornisce tutti i documenti in suo possesso riguardanti attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o copie certificate conformi di essi. 5.   Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell’allegato XI.
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