Art. 49
Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione
In vigore dal 22 ott 2009
Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, qualsiasi informazione che ritengano pertinente in relazione a metodi e pratiche utilizzati o sospettati di essere utilizzati e alle tendenze emerse con riguardo ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena ne venga a conoscenza, qualsiasi informazione utile ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008.
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