Art. 27

Revoca del certificato APEO

In vigore dal 22 ott 2009
Revoca del certificato APEO 1.   Il certificato APEO è revocato nei casi seguenti: a) se l’operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell’, paragrafo 3; b) se si accerta che l’operatore economico riconosciuto ha commesso infrazioni gravi o reiterate alle norme della politica comune della pesca o al regolamento (CE) n. 1005/2008 e non è previsto un ulteriore diritto di appello; c) se l’operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell’; d) se è stata revocata la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in conformità delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario; e) se l’operatore economico riconosciuto ne fa richiesta. 2.   Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può decidere di non revocare il certificato APEO se le infrazioni hanno scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all’entità delle operazioni di importazione realizzate dall’operatore. 3.   La revoca acquista efficacia il giorno successivo a quello in cui è notificata all’operatore economico riconosciuto. 4.   L’autorità emittente informa immediatamente la Commissione della revoca di un certificato APEO.
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