Art. 25

Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato

In vigore dal 22 ott 2009
Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato Nel caso previsto all’, paragrafo 1, lettera c), l’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto fino a quando la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato non viene revocata. Essa ne dà notifica all’operatore economico riconosciuto nonché alle autorità competenti degli altri Stati membri.
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Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo