Art. 25
Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato
In vigore dal 22 ott 2009
Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato
Nel caso previsto all’, paragrafo 1, lettera c), l’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto fino a quando la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato non viene revocata. Essa ne dà notifica all’operatore economico riconosciuto nonché alle autorità competenti degli altri Stati membri.
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