Art. 22

Sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto

In vigore dal 22 ott 2009
Sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto 1.   L’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto nei casi seguenti: a) se si rileva il mancato rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13; b) se le autorità competenti dello Stato membro hanno sufficienti motivi di ritenere che l’operatore economico riconosciuto abbia commesso un atto passibile di procedimento giudiziario e connesso con una violazione delle norme della politica comune della pesca o del regolamento (CE) n. 1005/2008; c) se la qualifica di operatore economico autorizzato è stata sospesa in conformità delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario; d) se la sospensione è chiesta dall’operatore economico riconosciuto, che si trova nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13. 2.   Prima di prendere una decisione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c), le autorità competenti dello Stato membro comunicano le loro conclusioni all’operatore economico riconosciuto. Questi potrà formulare le sue osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione. 3.   Tuttavia la sospensione prende corso immediatamente se ciò è necessario a motivo della natura o dell’entità della minaccia per le misure di conservazione di un determinato o di determinati stock. L’autorità che ha deciso la sospensione ne informa immediatamente la Commissione affinché gli altri Stati membri possano prendere i provvedimenti opportuni. 4.   La sospensione di cui al paragrafo 1 prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla notifica all’operatore economico riconosciuto. Essa tuttavia non incide su eventuali procedure di importazione già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
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