Art. 30
Obblighi di comunicazione e valutazione
In vigore dal 22 ott 2009
Obblighi di comunicazione e valutazione
1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull’attuazione del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti previsto nel presente capo.
2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti.
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