Art. 30

Obblighi di comunicazione e valutazione

In vigore dal 22 ott 2009
Obblighi di comunicazione e valutazione 1.   Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull’attuazione del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti previsto nel presente capo. 2.   Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1010:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi di comunicazione e valutazione (Art. 30 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo