Art. 32

Obblighi di comunicazione e valutazione

In vigore dal 22 ott 2009
Obblighi di comunicazione e valutazione 1.   Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 gli Stati membri includono informazioni sull’applicazione dei criteri comunitari di cui all’. 2.   Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento dei criteri comunitari.
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Obblighi di comunicazione e valutazione (Art. 32 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo