Art. 32
Obblighi di comunicazione e valutazione
In vigore dal 22 ott 2009
Obblighi di comunicazione e valutazione
1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 gli Stati membri includono informazioni sull’applicazione dei criteri comunitari di cui all’.
2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento dei criteri comunitari.
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