Art. 6

Certificato di cattura semplificato

In vigore dal 22 ott 2009
Certificato di cattura semplificato 1.   Il presente articolo si applica ai pescherecci di paesi terzi: a) di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; oppure b) di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino; oppure c) privi di sovrastruttura; oppure d) di stazza misurata inferiore a 20 GT. 2.   Le catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi di cui al paragrafo 1 sbarcate unicamente nello Stato di bandiera di detti pescherecci e facenti parte di un’unica partita possono essere accompagnate da un certificato di cattura semplificato anziché dal certificato di cattura di cui all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il certificato di cattura semplificato contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento ed è convalidato da un’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni. 3.   La convalida del certificato di cattura semplificato è chiesta dall’esportatore della partita dietro presentazione all’autorità pubblica di tutte le informazioni specificate nel modello riportato nell’allegato IV.
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