Art. 40

Misure successive

In vigore dal 22 ott 2009
Misure successive 1.   Se, a seguito di una richiesta di assistenza ai sensi del presente titolo o di uno scambio spontaneo di informazioni, le autorità nazionali decidono di adottare misure che possono essere attuate soltanto previa autorizzazione o su richiesta di un’autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato e alla Commissione qualsiasi informazione sulle suddette misure che riguardi attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o infrazioni al presente regolamento. 2.   La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall’autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.
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