Art. 16

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

In vigore dal 21 ott 2009
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio 1.   L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda: a) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto; b) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali; c) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di passeggeri e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie; d) i tempi di guida e i periodi di riposo; e) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto. I pesi e le dimensioni di cui alla lettera b) del primo comma possono eccedere, ove opportuno, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i limiti imposti dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE. 2.   Salvo quanto disposto dalla normativa comunitaria, l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di trasporto di cui all’, lettera c), è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative alle autorizzazioni, alle procedure per le gare d’appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari. 3.   Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento, che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare, sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali. 4.   Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1073:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo