Art. 16 · Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

Art. 16

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

In vigore dal 21 ott 2009
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio 1.   L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda: a) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto; b) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali; c) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di passeggeri e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie; d) i tempi di guida e i periodi di riposo; e) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto. I pesi e le dimensioni di cui alla lettera b) del primo comma possono eccedere, ove opportuno, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i limiti imposti dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE. 2.   Salvo quanto disposto dalla normativa comunitaria, l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di trasporto di cui all’, lettera c), è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative alle autorizzazioni, alle procedure per le gare d’appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari. 3.   Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento, che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare, sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali. 4.   Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
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