Art. 17

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

In vigore dal 21 ott 2009
Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio 1.   I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio di cui all’ che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo. 2.   Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio: a) i luoghi di partenza e di arrivo del servizio; b) le date di partenza e di fine servizio. 3.   I fogli di viaggio di cui all’ sono rilasciati in libretti certificati dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento. 4.   Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l’organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo. Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile. 5.   I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all’autorità o all’organismo competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall’autorità o dall’organismo suddetti.
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Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/1073) — Testo vigente | Portale Normativo