Art. 17
Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio
In vigore dal 21 ott 2009
Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio
1. I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio di cui all’ che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
2. Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:
a)
i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;
b)
le date di partenza e di fine servizio.
3. I fogli di viaggio di cui all’ sono rilasciati in libretti certificati dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento.
4. Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l’organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo.
Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.
5. I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all’autorità o all’organismo competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall’autorità o dall’organismo suddetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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