Art. 12

Documenti di controllo

In vigore dal 21 ott 2009
Documenti di controllo 1.   Per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio, ad eccezione dei servizi di cui all’, paragrafo 3, secondo comma. 2.   I vettori che effettuano servizi occasionali compilano il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio. 3.   Nel foglio di viaggio figurano almeno le seguenti informazioni: a) il tipo di servizio; b) l’itinerario principale; c) il vettore o i vettori interessati. 4.   I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati. 5.   La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio e i libretti di fogli di viaggio ed il modo in cui devono essere usati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 6.   Nel caso dei servizi regolari specializzati di cui all’, paragrafo 2, terzo comma, il contratto, o una copia certificata conforme del contratto, funge da documento di controllo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1073:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Documenti di controllo (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/1073) — Testo vigente | Portale Normativo