Art. 5
Accesso al mercato
In vigore dal 21 ott 2009
Accesso al mercato
1. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare.
Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III.
I servizi regolari da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa sono soggetti ad autorizzazione in conformità dell’accordo bilaterale tra lo Stato membro e il paese terzo e, se del caso, lo Stato membro di transito fintanto che il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione non sia stato concluso.
Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.
L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.
2. I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
a)
il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
b)
il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.
Il fatto che l’organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.
I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III nel caso in cui siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore ed il vettore.
3. I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III.
Tuttavia, l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III.
I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.
I servizi occasionali possono essere prestati da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno Stato membro.
La Commissione stabilisce le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
4. Parimenti, non sono soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 3, primo comma.
5. I trasporti effettuati per conto proprio non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione.
Le attestazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l’intero percorso, compreso il transito.
La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le attestazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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