Art. 14
Principio generale
In vigore dal 21 ott 2009
Principio generale
Qualsiasi vettore che svolga servizi di trasporto di passeggeri su strada per conto terzi e sia titolare di una licenza comunitaria è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo e senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul suo luogo di stabilimento, ad effettuare i trasporti di cabotaggio di cui all’.
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