Art. 13

Escursioni locali

In vigore dal 21 ott 2009
Escursioni locali Nell’ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali servizi sono destinati a passeggeri non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e sono effettuati con lo stesso veicolo o un altro veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
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Escursioni locali (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/1073) — Testo vigente | Portale Normativo