Art. 11
Obblighi dei vettori
In vigore dal 21 ott 2009
Obblighi dei vettori
1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’, paragrafo 3.
2. Il vettore pubblica l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.
3. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.
Storico versioni
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