Art. 6
Natura dell’autorizzazione
In vigore dal 21 ott 2009
Natura dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Tuttavia, un vettore che ha ricevuto un’autorizzazione può, con il consenso dell’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza (in prosieguo «l’autorità competente per l'autorizzazione»), far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, per «punto di partenza» si intende «uno dei capolinea del servizio».
Nel caso di imprese associate per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese e indica i nomi di tutti i vettori che partecipano all’esercizio del servizio. Essa è rilasciata all’impresa che gestisce il servizio, con copia alle altre imprese.
2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
3. L’autorizzazione definisce quanto segue:
a)
il tipo di servizio;
b)
l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;
c)
il periodo di validità dell’autorizzazione;
d)
le fermate e gli orari.
4. La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatta l’autorizzazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l’itinerario del servizio.
6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui al paragrafo 3.
In tal caso, il vettore provvede affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:
a)
una copia dell’autorizzazione del servizio regolare;
b)
una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente;
c)
una copia certificata conforme della licenza comunitaria rilasciata all’impresa che fornisce i veicoli di rinforzo per effettuare il servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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