Art. 10
Decadenza di un’autorizzazione
In vigore dal 21 ott 2009
Decadenza di un’autorizzazione
1. Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (12), l’autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l’autorità competente per l’autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell’intenzione di quest’ultimo di porre fine all’esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.
2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.
3. L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell’autorizzazione.
4. Il titolare dell’autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.
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