Art. 8

Procedura di autorizzazione

In vigore dal 21 ott 2009
Procedura di autorizzazione 1.   L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri. L’autorità competente per l’autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione sulla domanda. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro due mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione. Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri possono far conoscere all’autorità competente per l’autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato dal primo comma. 3.   L’autorità competente per l’autorizzazione prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore. 4.   L’autorizzazione è rilasciata, a meno che: a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente; b) il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o abbia commesso infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti; c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate; d) uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate. In tal caso, lo Stato membro stabilisce criteri, su base non discriminatoria, in base ai quali determinare se il servizio oggetto della domanda comprometta gravemente l’esistenza del summenzionato servizio comparabile e li comunica alla Commissione, su richiesta della stessa; e) uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate in Stati membri diversi. Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell’autorizzazione, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore. Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda. 5.   L’autorità competente per l’autorizzazione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell’accordo previsto al paragrafo 1 non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente regolamento. 6.   Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda. La decisione di rigetto di una domanda è motivata. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda. L’autorità competente per l’autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro una copia dell’autorizzazione. 7.   Se la procedura per il conseguimento dell’accordo di cui al paragrafo 1 non consente all’autorità competente per l’autorizzazione di decidere sulla domanda, entro due mesi a decorrere dalla data di comunicazione di una decisione negativa la Commissione può essere adita da uno o più Stati membri consultati conformemente al paragrafo 1. 8.   Previa consultazione degli Stati membri interessati ed entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dell’autorità competente per l’autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli Stati membri interessati. 9.   La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al conseguimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.
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