Art. 9

Rinnovo e modifica dell’autorizzazione

In vigore dal 21 ott 2009
Rinnovo e modifica dell’autorizzazione L’ si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità competente per l’autorizzazione informi della modifica gli altri Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati possono convenire che spetti esclusivamente all’autorità competente per l’autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.
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