Art. 7

Presentazione delle domande di autorizzazione

In vigore dal 21 ott 2009
Presentazione delle domande di autorizzazione 1.   Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate all’autorità competente per l’autorizzazione. 2.   La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 3.   A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall’autorità competente per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria.
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Presentazione delle domande di autorizzazione (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/1073) — Testo vigente | Portale Normativo