Art. 7
Presentazione delle domande di autorizzazione
In vigore dal 21 ott 2009
Presentazione delle domande di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate all’autorità competente per l’autorizzazione.
2. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall’autorità competente per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria.
Storico versioni
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