Art. 15
Trasporti di cabotaggio autorizzati
In vigore dal 21 ott 2009
Trasporti di cabotaggio autorizzati
I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:
a)
i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore e il vettore;
b)
i servizi occasionali;
c)
i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti indipendentemente da questo servizio internazionale.
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