Art. 15

Trasporti di cabotaggio autorizzati

In vigore dal 21 ott 2009
Trasporti di cabotaggio autorizzati I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi: a) i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore e il vettore; b) i servizi occasionali; c) i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti indipendentemente da questo servizio internazionale.
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Trasporti di cabotaggio autorizzati (Art. 15 Regolamento (UE) 2009/1073) — Testo vigente | Portale Normativo