Art. 19

Controlli durante il trasporto e nelle imprese

In vigore dal 21 ott 2009
Controlli durante il trasporto e nelle imprese 1.   L’autorizzazione o il documento di controllo devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti a richiesta degli agenti preposti al controllo. 2.   I vettori che effettuano trasporti internazionali di passeggeri con autobus autorizzano controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a: a) controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell’impresa; b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell’impresa; c) accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell’impresa; d) farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.
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