Art. 19
Controlli durante il trasporto e nelle imprese
In vigore dal 21 ott 2009
Controlli durante il trasporto e nelle imprese
1. L’autorizzazione o il documento di controllo devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti a richiesta degli agenti preposti al controllo.
2. I vettori che effettuano trasporti internazionali di passeggeri con autobus autorizzano controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a:
a)
controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell’impresa;
b)
fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell’impresa;
c)
accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell’impresa;
d)
farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.
Storico versioni
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