Art. 20

Mutua assistenza

In vigore dal 21 ott 2009
Mutua assistenza Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del controllo sull’applicazione stessa. Essi si scambiano informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1071/2009.
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