Art. 18

Documenti di trasporto

In vigore dal 21 ott 2009
Documenti di trasporto 1.   I vettori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale figurano: a) i punti di partenza e di arrivo nonché, se del caso, il percorso di ritorno; b) la durata di validità del documento; c) la tariffa del trasporto. 2.   Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
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