Art. 18
Documenti di trasporto
In vigore dal 21 ott 2009
Documenti di trasporto
1. I vettori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale figurano:
a)
i punti di partenza e di arrivo nonché, se del caso, il percorso di ritorno;
b)
la durata di validità del documento;
c)
la tariffa del trasporto.
2. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
Storico versioni
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