Art. 22
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento
In vigore dal 21 ott 2009
Sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento
1. In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’, paragrafo 1, quinto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per procedere nei suoi confronti, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale. Ciò potrebbe portare, in particolare, all’imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:
a)
il ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria;
b)
il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria.
Queste sanzioni possono essere stabilite dopo la decisione definitiva al riguardo e tengono conto della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie certificate conformi di detta licenza in suo possesso in relazione al traffico internazionale.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui al paragrafo 1 sia stata eventualmente applicata.
Qualora non siano state applicate tali sanzioni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento ne indicano i motivi.
3. Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all’infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni, tenendo conto della sanzione eventualmente applicata per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l’infrazione è stata accertata.
4. Il presente articolo non osta a che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore promuovano un’azione legale dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale. Qualora l’azione legale sia promossa, l’autorità competente in questione ne dà informazione alle autorità competenti degli Stati membri in cui le infrazioni sono state accertate.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i vettori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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