Art. 21

Ritiro delle licenze comunitarie e delle autorizzazioni

In vigore dal 21 ott 2009
Ritiro delle licenze comunitarie e delle autorizzazioni 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore ritirano la licenza comunitaria nel caso in cui il titolare: a) non soddisfi più le condizioni di cui all’, paragrafo 1; o b) abbia fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria. 2.   L’autorità competente per l’autorizzazione ritira quest’ultima nel caso in cui il titolare non soddisfi più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Tale autorità ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.
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