Art. 3

Libera prestazione dei servizi

In vigore dal 21 ott 2009
Libera prestazione dei servizi 1.   Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all’ è autorizzato, conformemente al presente regolamento, ad effettuare servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati e i servizi occasionali con autobus, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che: a) sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali con autobus, conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale; b) soddisfi le condizioni stabilite conformemente alla normativa comunitaria riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; e c) soddisfi i requisiti legali in materia di norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (9), dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (10), e dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (11). 2.   Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all’ è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto ai sensi dell’, paragrafo 5, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che: a) sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale; e b) soddisfi i requisiti legali prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalle direttive 92/6/CEE, 96/53/CE e 2003/59/CE.
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