Art. 18

Cooperazione amministrativa fra Stati membri

In vigore dal 21 ott 2009
Cooperazione amministrativa fra Stati membri 1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l’indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri. 2.   Gli Stati membri che scambiano informazioni nell’ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all’, paragrafo 2, o sui gestori dei trasporti dichiarati inidonei a esercitare la professione rispettano la procedura e i termini di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o, se del caso, all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Lo Stato membro che riceve la notifica di un’infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro inserisce l’infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1071:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione amministrativa fra Stati membri (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo