Art. 19

Certificati di onorabilità e altri documenti equivalenti

In vigore dal 21 ott 2009
Certificati di onorabilità e altri documenti equivalenti 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 4, lo Stato membro di stabilimento ammette come prova sufficiente dell’onorabilità ai fini dell’accesso alla professione di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente rilasciato da un’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata. 2.   Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, uno Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri il certificato rilasciato dall’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. Tale certificato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nello Stato membro di stabilimento. 3.   Se non sono rilasciati dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata, il documento di cui al paragrafo 1 o il certificato di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dal gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata davanti a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata risiedeva abitualmente. Tale autorità o tale notaio rilasciano un documento che certifica la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne. 4.   Il documento di cui al paragrafo 1 e il certificato di cui al paragrafo 2 non debbono essere accettati se sono stati rilasciati più di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.
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