Art. 17
Protezione dei dati personali
In vigore dal 21 ott 2009
Protezione dei dati personali
Per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
a)
ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o si preveda di trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L’informazione indica l’identità dell’autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;
b)
ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dall’autorità responsabile del trattamento di tali dati. Tale diritto è esercitabile senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive per il richiedente;
c)
ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;
d)
ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento;
e)
le imprese rispettino, se del caso, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.
Storico versioni
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