Art. 17

Protezione dei dati personali

In vigore dal 21 ott 2009
Protezione dei dati personali Per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché: a) ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o si preveda di trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L’informazione indica l’identità dell’autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni; b) ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dall’autorità responsabile del trattamento di tali dati. Tale diritto è esercitabile senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive per il richiedente; c) ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano; d) ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento; e) le imprese rispettino, se del caso, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.
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Protezione dei dati personali (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo