Art. 21

Attestati di idoneità professionale

In vigore dal 21 ott 2009
Attestati di idoneità professionale 1.   Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell’idoneità professionale un attestato conforme al modello di cui all’allegato III rilasciato dalle autorità o dagli organismi debitamente autorizzati a tal fine. 2.   Un attestato rilasciato prima del 4 dicembre 2011 quale prova dell’idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data è equiparato all’attestato corrispondente al modello che figura nell’allegato III ed è riconosciuto come prova dell’idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono esigere che i titolari di attestati di idoneità professionale validi esclusivamente per i trasporti nazionali sostengano gli esami o parti di essi a norma dell’, paragrafo 1.
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