Art. 22

Sanzioni

In vigore dal 21 ott 2009
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell’impresa. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, la revoca di tale autorizzazione e una dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.
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Sanzioni (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo