Art. 24

Assistenza reciproca

In vigore dal 21 ott 2009
Assistenza reciproca Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, esse si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni inflitte per infrazioni gravi e altre informazioni specifiche che possono avere conseguenze sull’esercizio della professione di trasportatore su strada.
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Assistenza reciproca (Art. 24 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo